Art. 39
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità; medesima, ai ricorsi contro la negata, concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.
I sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al capo II del presente titolo.
I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali entro un più ampio termine, previsto dal decreto di concessione.
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