Art. 34
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati.
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