Art. 33
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo.
Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformita del disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.
I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalità stabilite nel regolamento.
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