Art. 30
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo.
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