Art. 31

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
La norma dell' del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 n. 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità di disoccupazione, già prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
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