Art. 37

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo, purchè, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali e giornalieri minimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche l'aumento periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad effettiva, occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario. Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale.
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LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 (Art. 37 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.) — Testo vigente | Portale Normativo