Art. 42
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177.
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