Art. 47
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonchè da altri enti, istituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380.
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