Art. 47 · LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

Art. 47

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonchè da altri enti, istituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264#art-47