Art. 48
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonchè le indennità per gli allievi previste dal presente titolo.
L'autorizzazione è data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-04-29;264#art-48