Art. 52

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall', secondo comma, n. 3. Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata, effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'. Gli allievi dei corsi che non percepiscano, quantunque disoccupati, nè l'indennità giornaliera di disoccupazione, nè il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purchè siano a carico. I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione. I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.
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