Art. 53

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera, alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai quarantacinque anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessi desiderino di frequentarli. Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purchè i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.
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LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 (Art. 53 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.) — Testo vigente | Portale Normativo