Art. 57

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
Sul fondo costituito ai sensi dell' si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti. Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1 gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente. I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 (Art. 57 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.) — Testo vigente | Portale Normativo