Art. 60
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facoltà di concederla. La stessa concessione può essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti.
Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilità, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso.
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