Art. 64

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
Le disponibilità del fondo, di cui all', dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalità previste dal presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 (Art. 64 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) — Testo vigente | Portale Normativo