Art. 58
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento dei mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.
Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:
a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione nei registri;
b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;
c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.
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