Art. 59

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità. Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, è demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo. I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica, ai detti cantieri. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola.
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