Art. 63

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 15 lug 1951
Sul fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede: a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge; b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge; c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'; d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori; e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all' .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 (Art. 63 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.) — Testo vigente | Portale Normativo