Art. 63
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 15 lug 1951
Sul fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:
a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;
b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;
c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all';
d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;
e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'
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