Art. 63 · LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

Art. 63

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 15 lug 1951
Sul fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede: a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge; b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge; c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'; d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori; e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all' .
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