Art. 38

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.
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