Art. 20
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 14 apr 1968
Sono aumentati in ragione del 60 per cento:
1° le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle Province e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 791;
2° le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi al carico dello Stato o della Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;
3° le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell' della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 400 per cento;
4° le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;
5° le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;
6° le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995;
7° le quote di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente che non sono soggette a nuova liquidazione giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'.
Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.
Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e dell' del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani. (1)(3)(4)(5)
Storico versioni
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