Art. 1
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 novembre 1948 in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1949-04-29;221#art-1