Art. 2
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti nell'ultimo triennio o in un minor periodo di servizio, la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.
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