Art. 5
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 1 lug 1951
L'assegno suppletivo di cui all' del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed dovuto - a modifica di quanto disposto dall' del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidità.
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