Art. 11

LEGGE 29 aprile 1949, n. 221

In vigore dal 4 giu 1949
Per coloro i quali fruiscono di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sarà presa a base del calcolo della nuova pensione quella liquidazione da cui risulti il trattamento più favorevole. La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923, anzichè quella spettante alla data di effettiva cessazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo