Art. 6
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato si applicano sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come disposto dal precedente .
Per i sergenti maggiori dell'Esercito e per i pari grado della Marina e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, nonchè per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dei Corpi armati che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell' del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041, la ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica sulle paghe limitatamente alle misure considerate come aumenti ai sensi del precedente .
Alle nuove e maggiori ritenute derivanti dall'applicazione dei due precedenti commi sarà data attuazione a cominciare dalla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro.
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