Art. 12

LEGGE 29 aprile 1949, n. 221

In vigore dal 4 giu 1949
Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all' e in parte a carico di altri Enti, le norme di cui al presente Capo si applicano in relazione alle sole quote a carico dello Stato e delle Amministrazioni suddette. La nuova liquidazione si effettua per l'intera durata del servizio in base alle norme dello Stato o delle Amministrazioni stesse, mantenendo, per la determinazione della nuova quota, la proporzione risultante dalla liquidazione originaria. Nei casi contemplati dall' del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato, restando a carico dei Comuni soltanto la quota parte originariamente stabilita. Salvo il disposto del successivo , non sono soggette a nuova liquidazione, con le norme del presente Capo, le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva dal servizio pensionabile non era più in servizio dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente .
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