Art. 14
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, sono riliquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle della presente legge.
La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base all'anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità.
Per gli insegnanti non di ruolo, cessati dal servizio come tali con diritto a pensione, si considera, ai fini della nuova liquidazione, lo stipendio iniziale del grado dodicesimo.
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