Art. 18

LEGGE 29 aprile 1949, n. 221

In vigore dal 4 giu 1949
Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data del 1 novembre 1948, quando la pensione loro spettante è calcolata su stipendi, paglie o retribuzioni in vigore anteriormente al 1 giugno 1947.
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LEGGE 29 aprile 1949, n. 221 (Art. 18 Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo