Art. 18
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data del 1 novembre 1948, quando la pensione loro spettante è calcolata su stipendi, paglie o retribuzioni in vigore anteriormente al 1 giugno 1947.
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