Art. 22

LEGGE 29 aprile 1949, n. 221

In vigore dal 4 giu 1949
Per accelerare la nuova liquidazione delle pensioni prevista dal precedente Capo II, sono autorizzate, per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate.
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