Art. 24
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
In ottemperanza dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla Nota di variazioni (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-04-29;221#art-24