Art. 24

LEGGE 29 aprile 1949, n. 221

In vigore dal 4 giu 1949
In ottemperanza dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla Nota di variazioni (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
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