Art. 25
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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