Art. 23
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 31 ago 1972
Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza e corrisposto al pensionato, senza interruzione di continuità, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio.
Con le modalità previste dal comma precedente si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minori del dipendente deceduto in attività di servizio ovvero del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio di pensione; in quest'ultimo caso occorre la domanda degli aventi diritto
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