Art. 17

LEGGE 29 aprile 1949, n. 221

In vigore dal 4 giu 1949
Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici provvederanno, su conforme parere di un "Comitato per la perequazione delle pensioni", in base ai principi stabiliti dalla presente legge. Il Comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da sei membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al 5°, due funzionari del Ministero del tesoro e due rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, rispettivamente del Presidente della Corte dei conti, del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con le stesse forme sono altresì nominati sei membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento di quelli effettivi. Il Comitato potrà sentire, nei singoli casi, un rappresentante dell'Amministrazione interessata.
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