Art. 16

LEGGE 29 aprile 1949, n. 221

In vigore dal 4 giu 1949
Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al Fondo pensioni, al servizio di altre Amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, la nuova pensione si liquida in relazione al periodo di servizio prestato antecedentemente al predetto passaggio considerando l'agente come se fosse stato allora esonerato per inabilità fisica. La differenza fra tale pensione e quella ora in godimento in relazione al suddetto periodo è concessa come aumento sulla pensione attuale.
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LEGGE 29 aprile 1949, n. 221 (Art. 16 Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo