Art. 13
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidità e vecchiaia spettante alla data del 1 novembre 1948, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 giugno 1947, la proporzione stabilita dall' del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.
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