Art. 10
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
Per determinare il nuovo trattamento di quiescenza, fermi restando la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio, l'assimilazione delle classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili considerati nell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la media originaria si effettua con le corrispondenti classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili contemplati dagli ordinamenti in vigore alla data del 1 novembre 1948.
Per le pensioni assoggettate o da assoggettare a perequazione in base al regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si considera il grado di assimilazione accertato in applicazione del decreto stesso.
La progressione degli stipendi, paglie o retribuzioni nel grado si effettua esclusivamente in base all'anzianità effettiva di grado, semprechè non sia più favorevole l'assimilazione dello stipendio, paga o retribuzione originari a quelli corrispondenti, risultanti dalle tabelle in vigore alla data del 1 novembre 1948.
Per le pensioni dei salariati, già iscritti al terzo gruppo degli operai comuni, si considera, ai fini della nuova liquidazione, la paga della categoria seconda, di cui alla tabella 1, allegato III, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, qualora gli interessati si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 7, paragrafo primo, comma quarto, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.
Per il personale delle Ferrovie dello Stato, le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al quinto dello stipendio tabellare, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti in vigore alla data del 1 novembre 1948, corrispondenti allo stipendio, agli assegni e ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.
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