Art. 4
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quali risultano aumentate per effetto delle successive modificazioni, sono ulteriormente maggiorate del 60 per cento.
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