Art. 9
LEGGE 29 aprile 1949, n. 221
In vigore dal 4 giu 1949
La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua:
1° prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paglie o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data del 1 novembre 1948, considerati aumentati ai sensi del precedente ;
2° applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermità e il grado di inabilità a suo tempo accertati. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova, pensione privilegiata sarà desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione;
3° attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall' del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.
Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente . Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidità e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
Storico versioni
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