Art. 15

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Hanno diritto ad una indennità per una sola volta gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati pei motivi di cui all', abbandonano il servizio per le seguenti cause: 1° per riduzione negli organici. In questo caso la indennità è uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale; 2° per constatata inabilità a prestare ulteriori servizi per ferite od infermità contratte per cause diverse da quelle considerate nell'. In questi casi l'indennità è pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale; 3º per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennità è concessa solo quando l'ufficiale giudiziario ha superato i 10 anni di servizio, ed è pari alla metà del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo