Art. 15
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 gen 1908
Hanno diritto ad una indennità per una sola volta gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati pei motivi di cui all', abbandonano il servizio per le seguenti cause:
1° per riduzione negli organici. In questo caso la indennità è uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;
2° per constatata inabilità a prestare ulteriori servizi per ferite od infermità contratte per cause diverse da quelle considerate nell'. In questi casi l'indennità è pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale;
3º per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennità è concessa solo quando l'ufficiale giudiziario ha superato i 10 anni di servizio, ed è pari alla metà del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.
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