Art. 18

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Le pensioni, le indennità ed i capitali, di cui agli articoli precedenti, saranno liquidati dall'Amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale avrà voto deliberativo.
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LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754 (Art. 18 Che istituisce una Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo