Art. 22
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 lug 1912
Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.
Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.
Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel Fondo pensioni
...
, il sopravanzo sarà ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'.
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