Art. 22

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 lug 1912
Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico. Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel Fondo pensioni ... , il sopravanzo sarà ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'.
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