Art. 29
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 gen 1908
Non è portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della presente legge, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali giudiziari fuori servizio in base all'articolo 177 della tariffa penale.
Rimane ferma la facoltà nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani, in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente però al primo decennio dopo l'istituzione della Cassa.
I proventi contemplati nell' della legge 21 dicembre 1902, n. 528, andranno totalmente a vantaggio della Cassa non appena siano cessati gli assegni considerati nei primi due paragrafi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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