Art. 25

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Chiuso il periodo delle inscrizioni facoltative il Ministero di grazia e giustizia istituisce un ruolo degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione, coll'indicazione per ciascuno di essi nel numero degli anni pei quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso. Il numero degli anni pei quali vien concesso il riscatto, è uguale agli anni di servizio già prestati al momento dell'inscrizione, limitato però ad un massimo di 15 anni. Il premio annuale di riscatto concesso dallo Stato è del 6 per cento dei proventi che l'ufficiale ha effettivamente percetto nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua inscrizione facoltativa. L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto è dallo Stato versato alla fino d'ogni anno alla Cassa di previdenza la quale lo accredita al suo fondo di riserva; e la somma occorrente è corrisposta dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia. I premi annuali del riscatto sono dallo Stato versati alla Cassa anche quando gli ufficiali giudiziari inscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.
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LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754 (Art. 25 Che istituisce una Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo