Art. 24

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Gli ufficiali giudiziari, già in servizio, che si varranno della facoltà di inscriversi alla Cassa di previdenza loro concessa dall', avranno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli inscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale sarà aperto il giorno stesso della loro inscrizione.
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LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754 (Art. 24 Che istituisce una Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo