Art. 2
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 gen 1908
L'inscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari che entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, è facoltativa per quelli già in servizio prima di questa data, purchè ne facciano domanda entro un anno dal giorno che andrà in vigore la legge stessa.
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