Art. 5
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 gen 1908
La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza, collocherà in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attività indicate nell'.
I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengano alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.
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