Art. 10

LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754

In vigore dal 1 gen 1908
Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione della Cassa procederà nel modo seguente: Dal capitale costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario il giorno da cui decorre il suo collocamento a riposo, se ne preleva l'uno per cento che è versato al fondo di riserva, il resto è accreditato al fondo pensioni e convertito, per un terzo, in capitale riservato intestato al titolare e per due terzi in pensione vitalizia mediante la tabella annessa alla presente legge. Al titolare del capitale riservato vien corrisposto, colla pensione, l'interesse annuo del 3.50 per cento del capitale stesso. Alla morte del pensionato, l'Amministrazione della Cassa, prelevandolo dal fondo pensioni, rimborserà agli eredi o legatari del titolare il capitale rimasto riservato. L'interesse del 3.50 per cento, sopra indicato, con decreto Reale promosso dal ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all', potrà esser ridotto, allorquando il saggio medio d'interesse dei capitali impiegati dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di previdenza scendesse al disotto del 3.50 per cento.
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