Art. 7
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 gen 1908
Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.
Nel fondo delle pensioni sarà versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.
Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono già impegnati nei conti individuali, e vi sarà pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa, senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1907-12-12;754#art-7