Art. 3
LEGGE 12 dicembre 1907, n. 754
In vigore dal 1 gen 1908
Le attività della Cassa sono costituite:
a) dal contributo annuo degli inscritti, nella misura del 6 per cento dei proventi da essi percetti per atti di ufficio di qualunque specie e delle indennità eventualmente pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie di ufficiali giudiziari;
b) dal contributo ordinario annuo dello Stato in misura eguale al totale dei contributi versati dagli ufficiali giudiziari di cui al precedente alinea a);
c) dal contributo straordinario dello Stato da versarsi annualmente alla Cassa quale premio di riscatto a favore degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione facoltativa nei limiti stabiliti all';
d) dai proventi considerati nell'ultimo alinea dell';
e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
f) dagli interessi composti dei capitali formati con le entrate precedenti.
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